IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Vsti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo  34 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante
delega  al  Governo  per  il recepimento della direttiva 92/85/CEE in
materia  di sicurezza e salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti,
puerpere o in periodo di allattamento;
  Visto  l'articolo  6,  comma 3, della legge 6 febbraio 1996, n. 52,
legge  comunitaria  1994,  recante  proroga  dei termini della delega
legislativa  contemplata  dall'articolo  34 della citata legge n. 146
del 1994;
  Vista la legge 30 dicembre 1971, n. 1204;
  Vista la legge 9 dicembre 1977, n. 903;
  Visto   il  decreto  legislativo  19  settembre  1994,  n.  626,  e
successive modifiche ed integrazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1969,
n. 1335;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dell'11 ottobre 1996;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 novembre 1996;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri  degli  affari  esteri,  di  grazia e giustizia, del tesoro,
della  sanita',  per la funzione pubblica e gli affari regionali, per
le pari opportunita' e per la solidarieta' sociale;
                              E M A N A
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione
  1.  Il  presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela
della sicurezza e della salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o
in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto, che hanno
informato  il  datore di lavoro del proprio stato, conformemente alle
disposizioni vigenti.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
             Per le direttive CEE  vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
             - L'art. 76  della  Costituzione  regola  la  delega  al
          Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
          stabilisce  che  essa  non  puo'  avvenire   se   non   con
          determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
             -  L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
             - La legge 22 febbraio 1994, n. 146,  reca  disposizioni
          per  l'adempimento  di obblighi derivanti dall'appartenenza
          dell'Italia alle  Comunita'  europee  -  legge  comunitaria
          1993. L'art. 34 cosi' recita:
             "Art.  34  (Sicurezza e salute dei lavoratori durante il
          lavoro). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare  i  decreti
          legislativi  di attuazione delle direttive particolari gia'
          adottate successivamente alla legge 19  febbraio  1992,  n.
          142,   e   successive  modificazioni,  ad  eccezione  delle
          direttive  92/57/CEE,  92/58/CEE,  92/85/CEE,  92/91/CEE  e
          92/104/CEE, comprese negli elenchi di cui agli allegati A e
          B  richiamati  dall'art.  1  della  presente  legge,  o che
          saranno adottate entro un anno dalla  data  di  entrata  in
          vigore  della  presente legge dal Consiglio delle Comunita'
          europee,  ai  sensi  dell'art.  16,  paragrafo   1,   della
          direttiva  89/391/CEE,  con  le  stesse modalita' e con gli
          stessi criteri di cui agli articoli 1, 2 e 43  della  legge
          19  febbraio  1992,  n.  142,  e  successive modificazioni,
          nonche' all'art.  27 della legge 19 dicembre 1992, n. 489.
             2. I decreti legislativi di attuazione  delle  direttive
          particolari  gia' adottate ai sensi dell'art. 16, paragrafo
          1, della direttiva 89/391/CEE successivamente alla legge 19
          febbraio 1992, n. 142,  e  successive  modificazioni,  sono
          emanati entro un anno dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge.  I decreti legislativi di attuazione delle
          direttive particolari che saranno adottate  entro  un  anno
          dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge dal
          Consiglio delle Comunita' europee, ai sensi del citato art.
          16, paragrafo 1, della stessa  direttiva  89/391/CEE,  sono
          emanati  entro  due  anni  dalla  data di entrata in vigore
          della presente legge.
             3. All'art. 43, comma 1, della legge 19  febbraio  1992,
          n.  142,  dopo  le  parole:  "90/679/CEE"  sono aggiunte le
          seguenti: "nonche' 91/383/CEE".
             - La direttiva 92/85/CEE e' pubblicata in GUCE n. L  348
          del 28 novembre 1992.
             - La legge 6 febbraio 1996, n. 52, reca disposizioni per
          l'adempimento  degli  obblighi  derivanti dall'appartenenza
          dell'Italia alle  Comunita'  europee  -  legge  comunitaria
          1994. L'art. 6, comma 3, cosi' recita: "3. I termini di cui
          all'art. 34, comma 2, della legge 22 febbraio 1994, n. 146,
          sono  differiti  di  nove  mesi  a  decorrere dalla data di
          entrata in vigore della presente legge,  salvo  per  quanto
          concerne   le   direttive   92/57/CEE   e   92/58/CEE,  per
          l'attuazione delle quali  dovra'  provvedersi  con  decreto
          legislativo da emanare entro sei mesi dalla data di entrata
          in vigore della presente legge.  I decreti per l'attuazione
          delle direttive di cui al presente comma sono sottoposti al
          parere   delle   commissioni  parlamentari  competenti  per
          materia".
             - La legge 30 dicembre 1971, n. 1204, reca norme per  la
          tutela delle lavoratrici madri.
             -  La  legge  9  dicembre  1977,  n.  903, disciplina la
          parita' di trattamento tra uomini e  donne  in  materia  di
          lavoro.
             -  Il  D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, reca attuazione
          delle   direttive   89/391/CEE,   89/654/CEE,   89/655/CEE,
          89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE
          riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute
          dei lavoratori sul luogo di lavoro.
             -  Il  D.P.R.  30  dicembre 1969, n. 1335, reca norme in
          materia di indicazioni  e  contrassegni  da  apportare  sui
          recipienti  nei  quali  sono  conservati prodotti o materie
          pericolosi o nocivi.